
Se non viene immediatamente contesta, ovvero se non si viene fermati dagli agenti, la multa deve essere notificata all’intestatario del veicolo.
La questione della notifica genera sempre molti dubbi, poiché le regole da seguire per la notifica della multa sono piuttosto complesse ed in alcun casi contro intuitive.
In questo articolo faremo un po’ di chiarezza sui tempi per la notifica della multa e sulle modalità per il loro calcolo.
Entro quanto tempo deve essere notificata la multa
Come anticipato la regola generale prevede che il verbale sia immediatamente contestato al trasgressore, tuttavia l’art. 201 del codice della strada in caso di impossibilità della contestazione immediata prevede che la multa sia notificata entro 90 giorni dalla data dell’infrazione.
Pertanto, in generale, il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dall’infrazione, ciò significa che è illegittima e quindi si può contestare la multa notificata 90 giorni dopo l’infrazione.
Il calcolo del temine per la notifica della multa presenta alcuni punti oscuri che cercheremo di chiarire.
Da quando decorre il termine per la notifica della multa
L’art. 201 del CdS fa riferimento alla “data dell’accertamento”, proprio questa definizione ha creato molte incertezze.
Infatti molte amministrazioni hanno interpretato questo termine a loro vantaggio facendo decorrere il termine da un momento diverso rispetto a quello dell’infrazione. Tale strategia è stata applicata principalmente per le infrazioni rilevate con strumenti elettronici (autovelox, varchi ztl e corsie preferenziali presidiate da telecamere).
In particolare tali amministrazioni facevano decorrere il termine per la notifica non dal momento dell’infrazione, ma dalla data in cui venivano visualizzati i fotogrammi relativi alle infrazioni.
Mediante questa strategia il temine veniva allungato a piacimento consentendo la riscossione delle multe anche oltre i termini fissati dalla legge.
Su questa pratica si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione, la quale ha definitivamente condannato il comportamento di queste amministrazioni.
Nello specifico la Cassazione con la sentenza n. 7066/2018 ha chiarito, con riferimento alle multe accertate con autovelox, che la notifica della multa deve avvenire entro 90 giorni dalla data dell’infrazione non dalla data di accertamento della violazione, ovvero dal momento della visione del fotogramma da parte dell’accertatore.
Come si calcola il termine di 90 giorni per la notifica della multa
Dopo l’intervento della Corte è chiaro che il termine per la notifica del verbale decorre dalla data dell’infrazione, mentre persistono delle incertezze sulla data a cui si deve fare riferimento per il calcolo dei 90 giorni entro i quali deve avvenire la notifica.
L’errore comune è quello di calcolare il termine prendendo come riferimento la data in cui è stata ricevuta la notifica, cioè la data in cui il verbale viene consegnato al destinatario dal postino o dal messo notificatore.
Purtroppo diversamente da quanto si è portati a credere la data a cui fare riferimento non è quella di ricevimento, ma quella di spedizione del verbale.
Quindi la notifica si considera avvenuta nei termini se il verbale è stato spedito entro 90 giorni dalla data dell’infrazione. Pertanto la multa potrebbe essere stata notificata nei termini anche se il verbale viene ricevuto nelle mani del destinatario.
La notifica del verbale mediante posta elettronica certificata
Il Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2017 ha introdotto l’obbligo di notificazione via PEC delle violazioni del Codice della Strada.
Tale mezzo di notificazione deve essere obbligatoriamente utilizzato per quei soggetti che hanno un indirizzo di posta elettronica certificata o che sono tenuti ad averne.
Anche per le notifiche effettuate attraverso questo mezzo il termine da rispettare è quello previsto dall’art. 201 del CdS e pertanto entro 90 giorni dalla data dell’infrazione.
Il termine ultimo in questo caso non corrisponde con la data di affidamento al servizio postale, ma per tale mezzo si dovrà fare riferimento alla data in cui è stata generata la ricevuta di accettazione.
In conclusione
Sulla base di quanto affermato più volte dalla giurisprudenza, indipendentemente dal mezzo (mediante posta, messo notificatore o posta elettronica certificate), la notifica deve avvenire entro 90 giorni dalla data in cui è stata commessa l’infrazione