Legge Gelli:  riassunto

Se stai cercando un riassunto della Legge Gelli questo articolo fa al caso tuo. La Legge Gelli è un caposaldo della definizione della responsabilità sanitaria e conoscere gli aspetti principali è fondamentale per ogni medico.

Il 1 aprile 2017 è stata una data importante per molti professionisti perché, in questo giorno, dopo una lunga diatriba tra Camera e Senato durata oltre un anno, si è pervenuti alla Legge Gelli Bianco che ha introdotto importanti novità nel settore della responsabilità civile professionale dei medici e, più in generale, di tutto il comparto.

I due tipi di responsabilità: contrattuale e non contrattuale

Tra le innovazioni introdotte dalla Legge Gelli Bianco, quella più significativa riguarda le due tipologie di responsabilità civile dei medici.

Con questa nuova normativa,  a prescindere dall’inquadramento del medico, alla Struttura Sanitaria viene imputata sempre la responsabilità contrattuale, anche se i medici operano al suo interno in qualità di liberi professionisti. A sancire questa nuova disposizione è l’ art. 7 primo comma.

Il medico, invece, che offre la sua prestazione all’interno della struttura, risponde della responsabilità extracontrattuale.

La definizione delle due tipologie di responsabilità è importante anche ai fini della prescrizione che sarà di 10 anni per la responsabilità contrattuale e 5 per quella extracontrattuale. Inoltre, nel primo caso a dover presentare prova del danno sarà chi è chiamato in causa, mentre nel secondo sarà il soggetto che intenda la causa a dover dimostrare il nesso di causalità tra cura e danno.

Cosa dice la Legge Gelli a proposito della rivalsa

Se si vuole fare un riassunto della Legge Gelli, non si può non citare la riforma in tema di rivalsa.Un cambiamento significativo viene apportato dall’art. 9 della Legge Gelli Bianco. Questo prevede che la Struttura Sanitaria possa rivalersi sui medici che operano al suo interno a qualsiasi titolo (liberi professionisti, tirocinanti e dipendenti) solo in caso di colpa grave. Prima del 2017, solo i medici dipendenti avevano la colpa lieve coperta dalla struttura.

Questa Legge ha un notevole impatto non solo sulle assicurazioni di tutti i sanitari, ma anche sulle assicurazioni dei giovani medici e dei medici specializzandi. Infatti, a seguito di questa legge, i medici specializzandi, operando all’interno di una struttura sanitaria, rispondono solo per la rivalsa in caso di colpa grave. Sempre però ai sensi di questa legge, sono anche obbligati a stipulare una polizza di colpa grave a proprie spese.

L’obbligo dell’assicurazione professionale

L’art. 10 della Legge Gelli introduce l’obbligo, per il professionista sanitario, di stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile. Questo è valido sia se si tratta di soggetti esercenti le professioni sanitarie che lavorano come liberi professionisti, sia che lavorino all’interno della struttura, oppure in attività che prevedono un’obbligazione contrattuale col paziente.

La legge Gelli è specifica anche nel definire i requisiti minimi a cui le polizze di assicurazione per i medici e per le strutture sanitarie dovranno attenersi per rispettare la normativa.

Inoltre, la Legge Gelli introduce la retroattività delle polizze professionali che, deve essere di almeno 10 anni. Lo stesso vale per le polizze con copertura postuma che copriranno i fatti avvenuti sia nel periodo di copertura della polizza, sia in quelli nel periodo di retroattività.

Legge Gelli: spiegazione pratica

Conoscere la Legge Gelli Bianco sulla responsabilità medica è fondamentale per non trovarsi impreparati di fronte alcune situazioni che possono accadere durante la propria carriera professionale, soprattutto quando si è un giovane medico, appena laureato e con poca esperienza.

Ecco alcuni punti fondamentali della Legge Gelli:

  • il medico che svolge la sua attività professionale in modo autonomo, non appoggiandosi a una struttura sanitaria, ovvero lavorando nel suo studio privato (es. dermatologo, ginecologo, oculista, etc) dovrà stipulare una polizza rc professionale per colpa lieve e grave.
  • se il professionista offre le sue prestazioni esclusivamente all’interno di una struttura sanitaria (sia che si tratti di dipendente o di un libero professionista) dovrà stipulare una polizza professionale per la sola colpa grave. Sappiamo che molte strutture e molti ospedali chiedono comunque che il medico presenti una polizza di rc professionale. Questo rientra nella strategia difensiva della struttura. In caso di richiesta danni la struttura la inoltrerà al medico. Naturalmente l’assicurazione del medico la respingerà fino a che non si dimostrerà che esista una colpa grave.
  • In caso di danni e richiesta di risarcimento, sarà la struttura a rispondere per colpa lieve e per colpa grave degli esercenti la professione sanitaria.
  • La rivalsa sul personale sanitario ci può essere solo se è per colpa grave. L’art. 9 comma 6 della Legge Gelli regolamenta la rivalsa sul medico disponendo che questa non ecceda il triplo dei suoi redditi. Questo importo si intende comprensivo della retribuzione lorda del sanitario condannato per colpa grave.